T.A.R. Toscana, Sezione III, 4 ottobre 2004, n. 4082 (Colombati)
Autore: La Redazione - Pubblicato il 11 ottobre 2004
[A] Sul Comune non grava l’obbligo di corrispondere alla chiesa l’8% degli oneri di urbanizzazione secondaria. [B] Il sistema di finanziamento dell’edilizia di culto è oggi rifluito nel nuovo sistema finanziario di cui all’art. 47 della legge n. 222/85 e cioè nella quota dell’8 per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche
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